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19 novembre 2025

Dazi USA nei confronti dell’UE

Aggiornamento al 16 gennaio 2026

 

L’America First Trade Policy, inaugurata nel 2025 dal Presidente Donald Trump, ha l’obiettivo di riequilibrare, a livello globale, il sistema commerciale internazionale contabilizzando i costi che gli USA ritengono di subire per effetto di una molteplicità di misure e prassi: i dazi, valutati più alti di quelli applicati dagli USA nei confronti dei prodotti non statunitensi; le imposte, inclusa l’IVA; le misure non tariffarie, quali le autorizzazioni e le certificazioni definite dalle normative nazionali; perfino le misure che causano la deviazione dei tassi di cambio dal valore di mercato.

Ogni misura, quindi, che Washington ritiene discriminatoria e dannosa per i prodotti americani e per la loro competitività.

Limitandosi alle misure che producono effetti per le imprese europee, la politica daziaria statunitense si è ad oggi concretizzata in quattro gruppi di misure.

 

  1. DAZI USA SU ACCIAIO, ALLUMINIO E PRODOTTI DERIVATI

 

Il 12 marzo sono entrati in vigore i 2 Proclamation 10895 e 10896 del 10 febbraio che hanno imposto:

- dazi addizionali del +25% su alcuni prodotti in acciaio e derivati;

- e un aumento dell’aliquota del dazio addizionale dal +10% al +25% su prodotti in alluminio e derivati;

salvo per i prodotti la cui materia prima sia stata fusa e colata (“melted and poured”) negli USA (l’ORIGINE del prodotto è considerata dalla normativa USA quella del Paese di prima colata).

Dal 28 giugno, in mancanza di indicazione del Paese, è applicato un dazio addizionale del +200% su alluminio e derivati.

 

Con il proclama presidenziale del 3 giugno “Adjusting imports of aluminum and steel into the United States”, a partire dal 4 giugno sono stati raddoppiati i dazi doganali sulle importazioni di acciaio, alluminio e derivati, dal +25% al +50%, per i prodotti di tutto il mondo esclusa solo l’UK.

I dazi si applicano anche a numerosi prodotti derivati che contengono acciaio e alluminio, compresi molti elettrodomestici, individuati tramite CODICI DI CLASSIFICA SECONDO TARIFFA USA (es. lattine di birra in alluminio). Per i prodotti derivati, il dazio del +50% si applica solo sul contenuto di acciaio o alluminio. Sul restante valore è applicato il dazio reciproco (oggi al +15% per i prodotti UE).

Le imprese sono tenute a presentare alla dogana statunitense la documentazione utile a definire il contenuto di acciaio o alluminio.

 

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto 2025, prevede che UE e USA valuteranno l’adozione di contingenti su acciaio, alluminio e loro derivati, che saranno quindi esclusi dal dazio addizionale del +50%.

 

La Federazione ANIMA – Confindustria Meccanica Varia ha avviato un’azione di lobby sulle istituzioni italiane ed europee, che prevede, fra l’altro:

  • Determinazione del valore di acciaio e alluminio

Proporre che il contenuto di acciaio e alluminio nei prodotti della meccanica venga valutato facendo riferimento esclusivamente alla materia prima originaria, calcolata sul prezzo medio del materiale grezzo. Questo sistema permetterebbe di semplificare la determinazione della base imponibile ed evitare oneri eccessivi per gli esportatori, senza necessità di richiedere certificazioni complesse o informazioni riservate.

  • Dichiarazione semplificata di origine del metallo

Consentire agli operatori economici autorizzati AEO, di dichiarare il Paese di Melt and Pour o Smelt & Cast senza obbligo di presentare mill test certificate o altre certificazioni, mantenendo la possibilità per le autorità statunitensi di effettuare controlli solo in casi eccezionali e giustificati.

 

La Commissione europea, nel processo di sostituzione dell’attuale salvaguardia sull’acciaio (Reg. 2019/159) in scadenza nel giugno 2026, sta valutando di introdurre:

  • sistema di quote annuali con importazioni libere da dazio fino al livello di quota e applicazione di un dazio fuori quota al +50% (raddoppiato rispetto all’attuale +25% previsto dalla salvaguardia);
  • volume totale delle importazioni esenti da dazi limitato a 18,3 milioni di tonnellate annue (riduzione del 47% rispetto ai contingenti siderurgici del 2024), calcolato sulla base del 13% di quota di mercato delle importazioni nel 2013, applicato al consumo UE del 2024;
  • rafforzamento della tracciabilità, con introduzione dell’obbligo di certificare il “country of melt and pour” (paese di fusione e colata) per evitare elusioni e triangolazioni;
  • allocazione quote per categoria di prodotto e gestione trimestrale senza riporto delle quote non utilizzate; ecc.

La proposta seguirà la procedura legislativa ordinaria (trasmissione all’esame di Parlamento e Consiglio). Inoltre, una volta ricevuto mandato dal Consiglio, saranno avviati negoziati in ambito WTO (art. XXVIII GATT) per la modifica delle concessioni tariffarie sui prodotti interessati.

 

  1. DAZI USA SU AUTOMOTIVE E RELATIVI COMPONENTI

 

Il 3 aprile è entrato in vigore il Proclamation 10908 del 26 marzo, con cui è stato adottato un dazio addizionale del +25% su tutte le automobili prodotte fuori dagli USA. Il 3 maggio è entrata in vigore l'applicazione del dazio addizionale del +25% anche per numerose componenti di automobili prodotte fuori dagli USA.

 

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto, ha previsto che gli USA avrebbero eliminato i dazi del +25% su automobili e componenti originari dell'UE, applicando invece il dazio più elevato tra quello MFN (Clausola della nazione più favorita) e quello base del +15% (inclusiva dell’MFN, se inferiore al 15%). Ciò non appena l’UE avrebbe eliminato i dazi sui prodotti industriali statunitensi, avrebbe garantito un accesso preferenziale per prodotti ittici e agricoli statunitensi e avrebbe esteso la validità dell’accordo sull’import di aragoste del 2020 (scaduto il 31 luglio) includendo anche i prodotti trasformati.

 

Avendo l’UE tenuto fede a questi impegni, con Decreto “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade” del 25 settembre 2025, l’Amministrazione Trump, con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2025, ha applicato ai prodotti del settore automotive originari dell’UE il suddetto dazio ridotto. L'elenco dei beni soggetti al dazio addizionale resta invariato. Restano, invece, al +25% i dazi USA verso l’automotive e i componenti di molti altri Paesi.

Le imprese europee possono richiedere un rimborso degli eventuali diritti già versati, o in fase di liquidazione, importati a partire dal 1° agosto 2025.

 

N.B. Il 29 aprile l’Amministrazione Trump ha adottato un nuovo Executive Order per incentivare la produzione e l’assemblaggio di automobili negli USA, con cui riconosce agli importatori USA la facoltà di portare in compensazione fiscale i dazi sulla componentistica importata recuperando il 15% dell’importo versato >> il prezzo applicato ai prodotti automotive europei resta competitivo in USA.

 

  1. DAZI USA SU RAME E PRODOTTI DERIVATI

 

Con il proclama «Adjusting Imports of Copper into the United States" del 30 luglio, l’amministrazione USA ha stabilito che dal 1° agosto tutte le importazioni di prodotti semilavorati e derivati intensivi in rame sono soggetti ad un dazio ad valorem aggiuntivo del +50%. I prodotti a cui è applicabile il dazio addizionale sono specificati nel proclama.

Il dazio addizionale è calcolato sul contenuto di rame del prodotto, che deve essere dichiarato in chilogrammi.

Sul contenuto non di rame, è applicato il dazio previsto per la specifica voce doganale, ossia il +15% di dazio «reciproco» per i prodotti UE.

 

  1. I COSIDDETTI DAZI RECIPROCI USA

 

Il 2 aprile l’Amministrazione Trump ha adottato l’Executive Order "Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits". Si tratta di un ampio gruppo di misure daziarie globali, i cosiddetti dazi “reciproci”, tesi, negli intendimenti di Washington, a riequilibrare i dazi applicati sui prodotti statunitensi dagli altri Paesi del mondo.

 

Relativamente all’Unione Europea, l’Executive Order ha adottato, a partire dal 5 aprile, un dazio addizionale del +10% sull’importazione negli USA di quasi tutti i prodotti europei, dazio che avrebbe dovuto essere incrementato al +20% a partire dal 9 aprile. Il 9 aprile il presidente Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni, fino al 14 luglio 2025, poi prorogata al 1° agosto, sull’incremento dei dazi reciproci.

 

Il 27 luglio l’amministrazione USA e quella UE hanno poi trovato un’intesa politica, tradotta il 31 luglio nell’Ordine Esecutivo “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” che prevede l’adozione di un dazio USA del +15% di base per i beni importati dall’UE a partire dal 7 agosto, che include il dazio Most Favoured Nation (MFN) se di entità inferiore. In caso contrario (MFN superiore al +15%, per es. +18%) la tariffa precedentemente in vigore rimane invariata (per es. +18%). Il dazio quindi non si somma all’MFN e sostituisce il dazio reciproco del +10% precedentemente in vigore. Frodi e trasbordi sono sanzionati con dazio +40%.

 

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto 2025 è un accordo politico, non è vincolante, ossia Trump o la Commissione europea potranno modificarlo quando vorranno con iniziativa unilaterale. Prevede:

  • Rimane in vigore il super-dazio USA del +50% su Alluminio, Acciaio, Rame e derivati, tranne forse per alcuni contingenti fuori dazio da negoziare;
  • Applicazione da parte degli USA - ai beni originari dell’Unione Europea – a partire dal 1° settembre, della più alta tra le seguenti aliquote: l’MFN – Most Favored Nation oppure un’aliquota del +15%, composta dalla tariffa MFN e da una tariffa reciproca;
  • Ciò tranne alcuni settori per cui si applica solo la tariffa MFN, quali risorse naturali non disponibili in USA (incluso il sughero), aeromobili e parti di aeromobili, prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici;
  • Ricadono nel dazio del +15% alcuni prodotti che fino al 1° settembre erano esclusi, quali prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname;
  • Automobili e componenti passano dall’attuale dazio del +25% al +15%, con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2025.

 

A seguito dell’Accordo Quadro USA-UE del 21 agosto, l’amministrazione americana ha emanato due atti per regolarne l’adempimento:

Il 14 novembre scorso, con l’ordine esecutivo “Modifying the scope of the reciprocal triff with respect to certain agricultural products”, l’amministrazione americana ha ampliato il novero dei prodotti esenti dall’applicazione del dazio reciproco del 15% a ulteriori 248 codici doganali afferenti a prodotti del settore agricolo, elencati nella prima parte dell’allegato all’ordine esecutivo in questione. L’esenzione è entrata in vigore alle ore 00:01 (EST) del 13 novembre e con effetto retroattivo, per cui è prevista la possibilità di ricevere un rimborso sui dazi già pagati.

1) Il 5 settembre, attraverso l’O.E. “Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements”, gli USA hanno:

  • Modificato l’Annex II dell’Ordine esecutivo del 2 aprile sui dazi reciproci (beni esenti dall’applicazione dei dazi reciproci) aggiungendo alcune linee tariffarie (lingotti d'oro e alcuni minerali essenziali e prodotti farmaceutici), che non saranno più soggette a dazi reciproci ma solo al dazio MFN; eliminando alcune linee tariffarie (prodotti a base di idrossido di alluminio, resina e silicio), che saranno soggette a dazi reciproci. Le modifiche all’Annex II sono entrate in vigore l’8 settembre 2025;
  • Creato un’ulteriore lista di beni (Annex III) non soggetti, a partire dal 1° settembre 2025, a dazi reciproci per tutti i partner commerciali che hanno concluso un accordo con gli USA – compresa l’Unione europea –, che include alcuni aeromobili e parti, alcuni farmaci generici e i ingredienti, risorse naturali non disponibili e prodotti derivati, e determinati prodotti agricoli non coltivati o prodotti in quantità sufficiente negli USA per soddisfare la domanda interna. Per questi si applica il dazio MFN.

2) Il 25 settembre attraverso la Notice “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade”, gli USA hanno definito, a partire dal 1° settembre 2025,l’esclusione del dazio reciproco su alcuni specifici prodotti dell’aeronautica (Aircraft) e della Famaceutica (Pharma) originari dell'UE e specificamente elencati nell’Annex I del suddetto Decreto. A questi prodotti verrà applicato solo il dazio MFN.

 

La US Customs and Border Protection ha poi pubblicato la comunicazione “CSMS # 66336270 - Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the United States-European Union Framework Agreement”, che contiene informazioni rilevanti in relazione a:

  • La procedura di richiesta di rimborso per i dazi su auto e componenti indebitamente pagati.
  • Dettagli sulle esenzioni dei beni soggetti unicamente al dazio MFN applicato dagli USA (con particolare riguardo a quelli associati alla categoria “Aircraft”, che non sarebbero soggetti neanche al dazio aggiuntivo del +50% su acciaio, alluminio e derivati).

 

Il dazio «reciproco» USA previsto dall’Executive Order del 2 aprile, del +10% e poi del +15%, NON si è applicato fino al 1° settembre:

  • ai prodotti di acciaio, alluminio, rame e derivati già soggetti a dazio addizionale del +50%;
  • alle automobili e componenti per automobili soggetti a dazio addizionale del +25%, modificato al +15%;
  • ai beni elencati nell’ Annex II dell’Executive Order del 2 aprile, individuati tramite voce doganale (riferibile alla tariffa doganale USA) e appartenenti alle categorie di Legno, Semiconduttori, Prodotti farmaceutici, Materie prime critiche, Camion pesanti, Aerei commerciali e motori jet.

 

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, del 21 agosto e i successivi Ordini Esecutivi del 5 e 25 settembre hanno modificato le deroghe stabilite nel suddetto Allegato II del 2 aprile:

  • a partire dal 1° settembre, si applica il dazio della nazione più favorita (MFN) - e non il dazio reciproco del +15% - a risorse naturali non disponibili in USA (incluso il sughero), aeromobili e parti, prodotti farmaceutici generici, loro ingredienti e precursori chimici, provenienti dall’UE;
  • a partire dal 1° settembre 2025, si applica il dazio MFN - e non il dazio reciproco del +15% - ad alcuni specifici prodotti dell’aeronautica (Aircraft) e della Famaceutica (Pharma) elencati nell’Annex I del Decreto del 25 settembre
  • a partire dal 1° settembre, gli USA applicano un dazio massimo del +15% (inclusivo di quello MFN) sui Prodotti Farmaceutici, Semiconduttori e Legname, che fino al 1° settembre erano esclusi dai dazi reciproci;
  • a partire dall’8 settembre, si applica il dazio MFN - e non il dazio reciproco del +15% - a lingotti d'oro e alcuni minerali essenziali e prodotti farmaceutici, che prima erano soggette a dazi reciproci;
  • a partire dall’8 settembre, gli USA applicano un dazio massimo del +15% (inclusivo di quello MFN) ai prodotti a base di idrossido di alluminio, resina e silicio, che fino all’8 settembre erano esclusi dai dazi reciproci.

Qualora il prodotto contenga almeno il 20% di componenti aventi origine Stati Uniti, il dazio addizionale si applica solamente sul contenuto non originario degli USA.

Il 17 ottobre, attraverso il proclama “Adjusting imports of medium- and heavy-duty vehicles, medium- and heavy-duty vehicle parts, and buses into the United States”, l’amministrazione americana ha stabilito che, a partire dal 1° novembre 2025:

  • I veicoli medi e pesanti (come grandi pick-up, camion per traslochi, camion per il trasporto merci, autocarri con cassone ribaltabile e trattori per autoarticolati) e i loro ricambi saranno soggetti ad un dazio ad valorem aggiuntivo del 25%.
  • Gli autobus e i veicoli classificati nella voce HTSUS 8702 (scuolabus, autobus di linea e pullman) saranno soggetti ad un dazio ad valorem aggiuntivo del 10%.

La lista completa dei codici doganali daziati è contenuta nell’Allegato I del proclama e, come si legge al suo interno, i dazi in questione non si cumulano con quelli su acciaio, alluminio e loro derivati e con quelli su rame e derivati.

E’ stabilito che i produttori di veicoli pesanti sottoposti ad assemblaggio finale negli USA possano richiedere una compensazione per l’adeguamento delle importazioni (3,75% del valore complessivo dei veicoli assemblati negli USA da tale produttore).

L’importo della compensazione può essere utilizzato solo dagli importatori registrati e autorizzati.

Il 14 gennaio 2026, mediante il proclama presidenziale “Adjusting imports of semiconductors, semiconductor manufacturing equipment, and their derivative products into the United States”, l’amministrazione americana ha imposto un dazio ad valorem aggiuntivo del 25% su semiconduttori, apparecchiature per la produzione di semiconduttori e loro prodotti derivati, i cui codici doganali sono descritti nell’Allegato al proclama.

Il dazio è applicato alle merci immesse al consumo o ritirate dal magazzino a partire dalle ore 00.01 (EST) del 15 febbraio e non si cumula con i dazi reciproci.

Non si applica alle importazioni di tali prodotti se essi sono impiegati negli USA per:

  1. Uso nei data center
  2. Riparazioni o sostituzioni
  3. Attività di ricerca e sviluppo
  4. Uso da parte di start-up
  5. Prodotti di consumo non legati a data center
  6. Applicazioni civili industriali non legate a data center
  7. Applicazioni nel settore pubblico
  8. Per altri usi identificati in seguito dal Segretario per il Commercio

 

  1. DAZI USA SU LEGNO E PASTA

 

DAZI USA SUL LEGNO

Con il proclama del 29 settembre “Adjusting imports of timber, lumber and their derivative products into the United States”, l’amministrazione americana ha introdotto, a partire dal 14 ottobre, nuove tariffe del +10% sulle importazioni di legname di conifere e legname da costruzione e un dazio del +25% su alcuni prodotti in legno imbottiti, sui mobili da cucina e da bagno e sulle loro componenti. A partire da gennaio 2026, i dazi sui mobili imbottiti aumenteranno al +30%, mentre quelli sui mobili da cucina e da bagno saliranno al +50%.

In virtù dell’Accordo Quadro USA-UE del 21 agosto, tali modifiche non vanno ad incidere sul dazio applicabile ai prodotti originari dell'UE e l’aliquota tariffaria massima che si applica ai prodotti coinvolti, se originari dell’UE, non supererà il +15% (MFN incluso).

 

DAZI USA SULLA PASTA

Il 4 settembre 2025 il Dipartimento del commercio statunitense ha pubblicato l’esito preliminare di un’indagine su presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato (“dumping”), ipotizzando l’imposizione da parte Usa di dazi provvisori antidumping di oltre il +91%.
Il ministero degli Esteri italiano, intervenuto formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” per il tramite dell’Ambasciata a Washington e in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione europea.
Il 3 gennaio 2026 l’Amministrazione USA ha rideterminato in misura significativamente più bassa le aliquote: i dazi sono passati al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri undici produttori non campionati, tra cui Barilla.

 

ORDINE DI PRIORITA’ DI APPLICAZIONE DEI DAZI E POSSIBILI RIMBORSI

 

E’ in vigore dal 4 giugno 2025, con il Messaggio delle dogane statunitensi CSMS n° 65236574, uno specifico ordine di priorità – via via aggiornato – con cui si applicano alcune delle tariffe addizionali imposte dagli USA:

  • Auto / Parti di auto – se il prodotto europeo rientra in questa categoria, si applica il dazio USA del +15% ma non si applicano i dazi su Alluminio e Acciaio o Rame, né quelli reciproci né il dazio MFN.
  • Alluminio, Acciaio e Rame – se il prodotto è composto sia da acciaio che da alluminio che da rame, i dazi del +50% sono dovuti su tutti e tre i valori seconda la quota di composizione (peso). Sulla quota residuale di applica il dazio reciproco del +15%, comprensivo del dazio MFN.
  • Dazi Reciproci non si applicano: se il bene è soggetto ai dazi «automotive»; se il prodotto rientra nei settori esclusi, ossia Aeromobili e parti, Risorse naturali non disponibili in USA (es. sughero); Farmaci generici non brevettati + ingredienti/precursori per uso farmaceutico e Oli essenziali per uso religioso. Se il bene è soggetto ai dazi su acciaio, alluminio, rame e loro prodotti derivati o rame, il dazio reciproco si applica alla parte dei prodotti eccedente alluminio/acciaio/rame;

Le imprese che hanno pagato cumulativamente i dazi possono presentare richiesta di rimborso per le operazioni doganali effettuate a partire dal 4 marzo 2025.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse a partire dal 16 maggio 2025 tramite correzione «post-summary» (se il dazio non è ancora stato liquidato) o con un reclamo ufficiale secondo la legge USA (19USC1514).

 

LE REAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

 

L’UE ha avviato due consultazioni pubbliche che, in aprile e in giugno, hanno definito due elenchi di prodotti statunitensi su cui applicare contro-dazi:

- prodotti agricoli e industriali di uso corrente, come soia, carne, tabacco, ferro, acciaio e alluminio, per un valore di 21 miliardi di euro di export USA (Regolamento UE 778/2025 del14 aprile, subito sospeso).

- Ulteriori 4.000 prodotti industriali e agricoli USA, per un valore di 72 miliardi di euro di export USA.

Per un totale di 93 miliardi di euro. Ad oggi l’UE non ha però applicato nessun contro-dazio.

 

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, del 21 agostoprevede:

- L’UE intende acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti energetici nucleari dagli USA, per USD 750 Mld entro il 2028.

- L'UE intende acquistare chip di intelligenza artificiale statunitensi per USD 40 Mld;

- Si prevede che le aziende europee investiranno ulteriori USD 600 Mld in settori strategici negli USA entro il 2028;

- L'UE prevede di aumentare sostanzialmente l'approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli USA;

- USA e UE si impegnano a collaborare per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie: standard automobilistici, alimentari e agricoli (semplificazione dei requisiti sanitari per la carne di maiale e i prodotti lattiero-caseari); ecc.

- L’UE si impegna a lavorare per rispondere alle preoccupazioni dei produttori e degli esportatori USA in merito alle normative UE su Deforestazione (EUDR), Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Sostenibilità aziendale (CSDDD e CSRD).

 

LE PRONUNCE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA STATUNITENSI

 

Il 28 maggio la U.S. Court of International Trade ha stabilito che i dazi reciproci USA sono illegittimi.

La sentenza in primo grado è stata impugnata dal governo americano presso la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, che l’ha sospesa, mantenendo i dazi.

Il 29 agosto la Corte d’appello ha respinto le argomentazioni del governo, confermando la sentenza in primo grado.

Il governo USA si è quindi rivolto alla Supreme Court of the United States per l’ultimo grado di giudizio. I dazi al 15% continueranno ad essere applicati fino alla pronuncia dell’ultimo grado di giudizio

 

Un’eventuale conferma della decisione in ultimo grado, oltre a porre un freno all’uso dei dazi come leva di pressione politica e commerciale, produrrebbe conseguenze importanti per gli attori economici coinvolti, tra le quali la possibile restituzione dei dazi indebitamente pagati e la revisione degli accordi commerciali negoziati dagli USA con diversi partner, UE inclusa.

In ogni caso, se i dazi saranno confermati illegittimi, gli esportatori dovranno essere rimborsati con gli interessi.

 

GLI EFFETTI DEI DAZI USA SULL’EXPORT TRENTINO

 

Nel 2024 il Trentino ha esportato in USA 683 milioni di euro di prodotti, principalmente macchinari e apparecchiature (243 milioni), bevande (183 milioni), mezzi di trasporto (96 milioni), alimentari (50 milioni), elettrica ed elettronica (33 milioni) e tessile e abbigliamento compresa pelle (16 milioni).

I dati del 1° trimestre 2025 confermano la crescita dell’importanza del mercato statunitense per i prodotti trentini: gli USA rimangono il 2° mercato di sbocco, con circa 186 milioni di euro (pari al 14,1% delle esportazioni complessive).

Soprattutto, nel confronto con il primo trimestre 2024, si riscontra un aumento delle esportazioni trentine verso gli Stati Uniti del +17,2%, determinato anche dal fatto che le aziende hanno preferito anticipare le esportazioni e fare stock prima dell’entrata in vigore dei dazi addizionali.

Come previsto, nel 2° trimestre 2025 si è registrata un’inversione di tendenza, a seguito dell’entrata in vigore e la piena efficacia dei dazi addizionali USA, sia su alluminio, acciaio e automotive, sia soprattutto quelli reciproci al +10% applicati ad una molteplicità di prodotti, esclusi soltanto chimico-farmaceutica, gomma-plastica, legno, metallurgico e elettronica e semiconduttori almeno fino all’agosto 2025.

Così, gli USA, pur rimanendo come da tradizione il 2° mercato di export trentino anche nel 2° trimestre 2025, con circa 160 milioni di euri (pari al 12,4% delle esportazioni complessive), registrano, nel confronto con il secondo trimestre 2024, una riduzione del 6,2%.

La riduzione dell’export trentino verso gli USA per effetto dei dazi si è aggravata nel 3° trimestre 2025, in cui è calato del -16,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

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Per informazioni:
Nicolò Andreini
n.andreini@confindustria.tn.it
Tel. 0461360007