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18 agosto 2025

Dazi USA nei confronti dell’UE

Aggiornamento al 3 settembre 2025

 

L’America First Trade Policy, inaugurata nel 2025 dal Presidente Donald Trump, ha l’obiettivo di riequilibrare, a livello globale, il sistema commerciale internazionale contabilizzando i costi che gli USA ritengono di subire per effetto di una molteplicità di misure e prassi: i dazi, valutati più alti di quelli applicati dagli USA nei confronti dei prodotti non statunitensi; le imposte, inclusa l’IVA; le misure non tariffarie, quali le autorizzazioni e le certificazioni definite dalle normative nazionali; perfino le misure che causano la deviazione dei tassi di cambio dal valore di mercato.

Ogni misura, quindi, che Washington ritiene discriminatoria e dannosa per i prodotti americani e per la loro competitività.

Limitandosi alle misure che producono effetti per le imprese europee, la politica daziaria statunitense si è ad oggi concretizzata in quattro gruppi di misure.


1. DAZI ADDIZIONALI USA SU ACCIAIO, ALLUMINIO E PRODOTTI DERIVATI

Il 12 marzo sono entrati in vigore due provvedimenti statunitensi (Proclamation 10895 e 10896 del 10 febbraio) che hanno imposto dazi addizionali del 25% su alcuni prodotti in acciaio e prodotti derivati ed un aumento dell’aliquota del dazio addizionale dal 10% al 25% su prodotti in alluminio o derivati, salvo per i prodotti la cui materia prima sia stata fusa e colata (“melted and poured”) negli USA.

Questi dazi si applicano non solo alle materie prime acciaio e alluminio, ma anche a molti prodotti che le contengono, individuati tramite classifica doganale USA.

Per tali prodotti, le imprese europee sono tenute a presentare alla dogana statunitense la documentazione utile a definire il contenuto di acciaio o alluminio, su cui si applica il dazio.

Il 3 giugno l’Amministrazione Trump, con il Proclamation “Adjusting Imports of Aluminum and Steel Into the United States”, ha aumentato l'aliquota del dazio addizionale applicabile ai prodotti di alluminio e acciaio, che quindi, a partire dal 4 giugno, si è attestato sul 50%.

Per i prodotti cosiddetti derivati, il dazio del 50% si applica solo sul contenuto di acciaio o alluminio. Sul restante valore, a differenza di quanto stabilito precedentemente, sono applicati i dati “reciproci”.

Il 16 giugno il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, con l’ “Implementation of Duties on Steel Pursuant to Proclamation 10896 Adjusting Imports of Steel Into the United States”, ha ampliato il campo di applicazione del dazio del 50% su alcuni prodotti di acciaio, estendendolo ad alcune tipologie di elettrodomestici.

La US Customs and Border Protection ha poi notificato che, a partire dal 28 giugno, per le importazioni di derivati dell’alluminio, qualora gli importatori non siano in grado di indicare il paese di fusione e/o colata, corre l’obbligo di segnalare come “unknown” il paese di fusione e colata dell’alluminio. In tal caso, gli importatori sono soggetti ai dazi del 200% (gli stessi previsti sulle importazioni di alluminio dalla Russia).

Con il provvedimento del 17 agosto “Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process, Department of Commerce, Bureau of Industry and Security - Federal Register 90 FR 40326”, gli Stati Uniti hanno ampliato in modo significativo l'elenco dei prodotti soggetti al dazio addizionale del 50% previsto per acciaio e alluminio, applicabile a partire dal 18 agosto e senza alcuna deroga per merce in transito.

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto, prevede che UE e USA valuteranno l’adozione di contingenti su acciaio, alluminio e loro derivati, che saranno esclusi dal dazio addizionale del 50%.

2. DAZI ADDIZIONALI USA SU AUTOMOTIVE E RELATIVI COMPONENTI

La seconda iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Trump è stata l’adozione, il 26 marzo, del Proclamation10908, con cui è stato adottato un dazio del 25% su tutte le automobili prodotte fuori dagli USA, in vigore dal 3 aprile.

Il 3 maggio è entrata in vigore l'applicazione del dazio addizionale del 25% anche per numerose componenti di automobili prodotte fuori dagli USA.

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto, prevedeva che gli USA avrebbero ridotto i dazi su automobili e componenti originari dell'UE, non appena l'UE avrebbe eliminato i dazi sui prodotti industriali statunitensi, avrebbe garantito un accesso preferenziale per prodotti ittici e agricoli statunitensi e avrebbe esteso la validità dell’accordo sull’import di aragoste del 2020 (scaduto il 31 luglio 2025), includendo anche i prodotti trasformati.

Avendo l’UE tenuto fede a questi impegni, con Decreto  “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade” del 25 settembre 2025, l’Amministrazione Trump, con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2025, ha applicato ai prodotti del settore automotive originari dell'UE, un dazio minimo del 15% (e non più del 25%), come segue: se per il prodotto è prevista un’aliquota di dazio ad valorem inferiore al 15%, sarà applicato un dazio complessivo del 15%; se, invece, per il prodotto è prevista un’aliquota di dazio ad valorem superiore al 15%, sarà applicato il dazio previsto dalla tariffa doganale USA (dazio MFN). L'elenco dei beni soggetti al dazio addizionale resta invariato.

È opportuno che l'importatore negli USA verifichi con il proprio spedizioniere doganale in loco la possibilità di richiedere un rimborso degli eventuali diritti già versati, o in fase di liquidazione, importati a partire dal 1° agosto 2025, come da istruzioni diramate dalla Customs and Border Protection: CSMS # 66336270 - Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the United States-European Union Framework Agreement.

 

3. I COSIDDETTI DAZI RECIPROCI USA

Terza iniziativa americana è stata, il 2 aprile, l’adozione dell’Executive Order "Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits".

Si tratta di un ampio gruppo di misure daziarie globali, i cosiddetti dazi “reciproci”, tesi, negli intendimenti di Washington, a riequilibrare i dazi applicati sui prodotti statunitensi dagli altri Paesi del mondo.

Relativamente all’Unione Europea, l’Executive Order ha previsto l’adozione, a partire dal 5 aprile, di un dazio addizionale del 10% sull’importazione negli USA di quasi tutti i prodotti europei, dazio che avrebbe dovuto essere incrementato al 20% a partire dal 9 aprile.

Qualora il prodotto contenga almeno il 20% di componenti aventi origine Stati Uniti, il dazio addizionale è applicato solamente sul contenuto non originario degli USA.

Il dazio addizionale non si è applicato fino al 1° settembre ai beni elencati nell'Allegato II dell’Executive Order, individuati tramite voce doganale riferibile alla tariffa doganale USA. Si tratta di prodotti appartenenti alle categorie chimico-farmaceutica, gomma-plastica, legno, metallurgico e elettronica e semiconduttori.

Il 9 aprile il presidente Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni, ossia fino al 9 luglio 2025, sull’incremento dei dazi reciproci introdotti contro tutti i Paesi.

L’8 luglio il Presidente Trump ha ulteriormente posticipato la scadenza di 3 settimane, fino al 1° agosto 2025, al fine di avere più tempo per raggiungere gli accordi in corso di negoziazione con varie aree del mondo, fra cui l’Unione europea.

Il 27 luglio l’amministrazione USA e quella UE hanno poi trovato un’intesa politica, tradotta il 31 luglio nell’Ordine Esecutivo “FURTHER MODIFYING THE RECIPROCAL TARIFF RATES” che ha previsto l’adozione di un dazio USA del 15% di base per i beni importati dall’UE a partire dal 7 agosto. Ciò significa che include il dazio Most Favoured Nation (MFN) precedentemente applicato dagli USA, se di entità inferiore. In caso contrario (MFN superiore al 15%, per es. 18%) la tariffa precedentemente in vigore rimarrà invariata (per es. 18%). Il dazio base quindi non si somma all’MFN. L’Ordine Esecutivo stabilisce anche che le frodi e i trasbordi saranno sanzionati con un dazio del +40%.

Il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, rilasciato da Casa bianca e Commissione europea il 21 agosto 2025, prevede poi, in sintesi:

  1. Gli USA applicano il dazio più elevato tra quello MFN e quello base del 15% (inclusiva dell’MFN, se inferiore al 15%), sui prodotti originari dell’UE. A partire dal 1° settembre 2025, applicano esclusivamente la tariffa MFN a risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), aeromobili e parti (soggetti ad inchiesta ex sez. 232), prodotti farmaceutici generici, loro ingredienti e precursori chimici, provenienti dall’UE. Valuteranno altri settori e prodotti da includere nell'elenco di quelli a cui applicare esclusivamente i dazi MFN;
  2. Gli USA applicano un dazio massimo del 15% (inclusivo di quello MFN) sui prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname (soggetti ad inchiesta ex sez. 232);
  3. Le parti negoziano norme di origine per garantire che i benefici dell'accordo vadano prevalentemente a USA e UE;
  4. L’UE intende acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti energetici nucleari dagli USA, per USD 750 Mld entro il 2028;
  5. L'UE intende acquistare chip di intelligenza artificiale statunitensi per USD 40 Mld;
  6. USA e UE intendono promuovere e agevolare gli investimenti reciproci. Si prevede che le aziende europee investiranno ulteriori USD 600 Mld in settori strategici negli USA entro il 2028;
  7. L'UE prevede di aumentare sostanzialmente l'approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli USA;
  8. USA e UE si impegnano a collaborare per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie. Per quanto riguarda il settore automobilistico, intendono accettare e riconoscere reciprocamente i rispettivi standard e facilitare le valutazioni di conformità per coprire ulteriori settori industriali;
  9. UE e USA si impegnano a collaborare per affrontare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio di prodotti alimentari e agricoli, tra cui la semplificazione dei requisiti per i certificati sanitari per la carne di maiale e i prodotti lattiero-caseari;
  10. L’UE si impegna a lavorare per rispondere alle preoccupazioni dei produttori e degli esportatori USA in merito al regolamento UE sulla deforestazione;
  11. Prendendo atto delle preoccupazioni degli USA in merito al trattamento delle PMI nell'ambito del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), la Commissione europea, oltre all'aumento recentemente concordato dell'eccezione de minimis, si impegna a lavorare per fornire ulteriore flessibilità nella sua attuazione;
  12. L'UE si impegna a compiere sforzi per garantire che la Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità aziendale (CSDDD) e la Direttiva sulla rendicontazione in materia di sostenibilità aziendale (CSRD) non pongano indebite restrizioni al commercio transatlantico;
  13. L'UE ribadisce che gli organismi di valutazione di conformità statunitensi possono essere designati come Organismi Notificati ai sensi dell'Allegato Settoriale per le Apparecchiature di Telecomunicazione dell'Accordo sul Mutuo Riconoscimento tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti (1998) per svolgere i compiti relativi a tutti i requisiti essenziali, inclusa la sicurezza informatica, previsti dalla Direttiva 2014/53/UE sulle Apparecchiature Radio. USA e UE si impegnano a negoziare un accordo di reciproco riconoscimento in materia di sicurezza informatica.

Il 5 settembre l’amministrazione USA ha pubblicato l’ordine esecutivo “Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements”, con il quale ha deciso di:

  1. Dare seguito all’impegno stabilito nell’Accordo Quadro USA-UE di ridurre a zero i dazi reciproci per alcuni prodotti dell'UE e i dazi (+25%) imposti ex sez. 232 su automobili e componenti provenienti dall'UE. Inoltre, stando al punto 3 dell’Accordo Quadro, si prevede che tali riduzioni tariffarie decorreranno a partire dal 1° agosto 2025 in forma retroattiva. Infine, secondo il citato ordine esecutivo del 5 settembre, la U.S. Customs and Border Protection dovrebbe provvedere al rimborso dei dazi riscossi, nella misura consentita dalla legge.
  2. Modificare l’Annex II dell’Ordine esecutivo del 2 aprile sui dazi reciproci (beni esenti dall’applicazione dei dazi reciproci), come si indica: aggiungendo alcune linee tariffarie (lingotti d'oro e alcuni minerali essenziali e prodotti farmaceutici), che non saranno più soggette a dazi reciproci; eliminando alcune linee tariffarie (prodotti a base di idrossido di alluminio, resina e silicio), che saranno soggette a dazi reciproci. Le modifiche all’Annex II sono entrate in vigore l’8 settembre 2025.
  3. Creare un’ulteriore lista di beni (Annex III - allegato) non soggetti a dazi reciproci per tutti i partner commerciali che hanno concluso un accordo con gli USA – compresa l’Unione europea –, che include alcuni aeromobili e parti, alcuni farmaci generici e i ingredienti, risorse naturali non disponibili e prodotti derivati, e determinati prodotti agricoli non coltivati ​​o prodotti in quantità sufficiente negli USA per soddisfare la domanda interna.
  4. L’Ordine esecutivo del 5 settembre riporta che il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli USA determineranno quali merci dell'Allegato III si qualificano per le esenzioni tariffarie per ciascun partner commerciale, in base agli impegni definiti nei rispettivi accordi commerciali. Stando al punto 2 dell’Accordo Quadro, tali esenzioni dovrebbero decorrere a partire dal 1° settembre 2025.

Il 25 settembre, con il Decreto  dell’Amministrazione Trump “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade”, è stata definita l’entrata in vigore, a partire dal 1° settembre 2025, l’esclusione del dazio reciproco su alcuni prodotti originari dell'UE e specificamente elencati nell’Annex I del suddetto Decreto del 25 settembre. A questi prodotti verrà applicato unicamente il dazio attualmente previsto dalla tariffa doganale USA (dazio della Nazione più favorita - MFN).

I prodotti esclusi sono individuati tramite voce doganale e descrizione. Alcuni di essi sono esclusi dall'applicazione del dazio reciproco solo se riferibili ai seguenti settori, in base a quanto indicato all'interno dell'allegato:

  • Aircraft: comprende solo articoli di aeromobili civili (tutti gli aeromobili diversi dagli aeromobili militari); i loro motori, parti e componenti; le loro altre parti, componenti e sottogruppi; e simulatori di volo a terra e le loro parti e componenti, che altrimenti soddisfano i criteri della Nota generale 6          dell'HTSUS;
  • Pharma: include solo articoli non brevettati destinati all'uso in applicazioni farmaceutiche. Gli importatori dovranno assicurarsi di essere in possesso di tutta la documentazione di supporto che comprovi che i prodotti sono articoli non brevettati destinati all'uso in applicazioni farmaceutiche.

È opportuno che l'importatore negli USA verifichi con il proprio spedizioniere doganale in loco la possibilità di richiedere un rimborso degli eventuali diritti già versati, o in fase di liquidazione, per merce importata a partire dal 1° settembre 2025.

4. DAZI ADDIZIONALI USA SU RAME E PRODOTTI DERIVATI

Attraverso il proclama "ADJUSTING IMPORTS OF COPPER INTO THE UNITED STATES" del 30 luglio, l’amministrazione USA ha stabilito che dalle 00.01 (EDT) del 1° agosto tutte le importazioni di prodotti semilavorati e derivati intensivi in rame sono soggetti ad un dazio ad valorem aggiuntivo del +50%. I prodotti a cui è applicabile il dazio addizionale sono specificati nel proclama (con riferimento alla nomenclatura statunitense, perciò le cifre successive alle prime 6 possono differire da quelle UE).

Il dazio addizionale è calcolato sul contenuto di rame del prodotto, che dovrà essere dichiarato in chilogrammi. Sul contenuto non di rame, verrà applicato il dazio previsto per la specifica voce doganale.

Un articolo che rientri sia tra i prodotti oggetto del dazio sul rame, che tra quelli a cui risulta applicabile il dazio per il settore automotive a componenti (ad oggi, +25%), è soggetto solamente a quest'ultimo.

ORDINE DI PRIORITA’ DI APPLICAZIONE DEI DAZI E POSSIBILI RIMBORSI

E’ in vigore dal 4 giugno, con il Messaggio delle dogane statunitensi CSMS n° 65236574, un nuovo ordine di priorità con cui si applicano alcune delle tariffe addizionali imposte dagli USA:

  • Auto / Parti di auto – se il prodotto rientra in questa categoria, non si applicano i dazi su Alluminio, Acciaio e Rame;
  • Alluminio e Acciaio – se il prodotto è composto sia da acciaio che da alluminio, i dazi sono dovuti su entrambi i valori.
  • Rame – se sul prodotto in rame risulta applicabile il dazio per il settore automotive a componenti, il prodotto sarà soggetto solamente a quest'ultimo.

Queste tariffe non possono essere applicate cumulativamente.

Le imprese che hanno pagato cumulativamente i dazi possono presentare richiesta di rimborso per le operazioni doganali effettuate a partire dal 4 marzo 2025.

I dazi su automobili e componenti non possono essere rimborsati perché prima priorità.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse a partire dal 16 maggio tramite correzione «post-summary» (se il dazio non è ancora stato liquidato) o con un reclamo ufficiale secondo la legge USA (19USC1514).

LE REAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Nei confronti delle nuove misure daziarie statunitensi, l’Unione europea sta valutando come reagire ma non ha ancora attivato contro-dazi specifici.

La Commissione europea ha avviato due consultazioni pubbliche, la prima in marzo e la seconda in maggio, su alcuni elenchi di importazioni statunitensi che potrebbero diventare oggetto di contromisure da parte dell'UE, qualora i negoziati in corso tra l'UE e gli Stati Uniti non portino a un risultato reciprocamente vantaggioso e all'eliminazione o quanto meno all’attenuazione dei dazi statunitensi.

La prima consultazione di marzo ha dato luogo, il 9 aprile, all’adozione di un dettagliato programma di contromisure commerciali in risposta alle tariffe USA sulle importazioni di acciaio e alluminio, per un valore complessivo di circa 21 miliardi di euro di importazioni dagli USA. Le contromisure avrebbero dovuto in vigore a step: il 15 aprile una prima tranche del valore di 3,9 miliardi di euro; il 16 maggio una seconda tranche del valore di 13,5 miliardi; e il 1° dicembre una terza tranche del valore di 3,5 miliardi. I prodotti statunitensi colpiti dalle contromisure europee sarebbero prodotti agricoli e industriali di uso corrente, come soia, carne, tabacco, ferro, acciaio e alluminio, ossia i settori americani che fanno maggiore affidamento sulle esportazioni transatlantiche. Il 10 aprile l’Unione Europea ha deciso di sospendere per un periodo di 90 giorni, ossia fino al 14 luglio 2025, l’adozione di queste contromisure, poi ulteriormente posticipata al 7 agosto.

La seconda consultazione, di risposta ai dazi reciproci e ai dazi sulle automobili e sulle parti di automobili statunitensi, si è conclusa il 10 giugno. L’elenco sottoposto a consultazione ha riguardato importazioni dagli Stati Uniti per un valore di 95 miliardi di euro su un'ampia gamma di prodotti industriali e agricoli. Il pacchetto iniziale di contro-dazi da 95 miliardi sarebbe stato poi ridimensionato, ma conserverebbe prodotti come carni bovine e suine, suv, pick-up e componenti aeronautici legati a Boeing, per un valore di 72 miliardi di euro di importazioni dall’USA. Anche in questo caso, l’adozione delle contro-misure è al momento prevista a partire dal 7 agosto. Nel frattempo, come riferito dal commissario europea al Commercio Maroš Šefčovič, proseguono le trattative per raggiungere un accordo con gli Usa.

La Commissione europea ha poi unificato i due elenchi di contro-dazi precedentemente elaborati — uno da 21 miliardi di euro e l'altro da 72 miliardi di euro— per un totale di 93 miliardi di euro.

La Commissione europea sta poi consultando le possibili restrizioni su alcune esportazioni di rottami d'acciaio e di prodotti chimici dall'UE verso gli Stati Uniti, per un valore di 4,4 miliardi di euro.

Parallelamente, l'UE ha aperto una controversia presso l'Organizzazione mondiale del Commercio contro gli Stati Uniti denunciando l’introduzione dei dazi statunitensi in violazione del diritto multilaterale.

L’UE non ha ancora applicato alcun contro-dazio ai dazi addizionali USA.

LE PRONUNCE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA STATUNITENSI

Il 28 maggio la U.S. Court of International Trade ha stabilito che i dazi reciproci USA sono illegittimi.

La sentenza in primo grado è stata impugnata dal governo americano presso la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, che l’ha sospesa, mantenendo i dazi.

Il 29 agosto la Corte d’appello ha respinto le argomentazioni del governo, confermando la sentenza in primo grado.

La decisione, tuttavia, entrerà in vigore a partire dal 14 ottobre prossimo, termine entro il quale il governo USA potrà adire la Supreme Court of the United States, per richiedere un ultimo grado di giudizio.

I cosiddetti dazi reciproci del 15% continueranno quindi ad essere applicati almeno fino al 14 ottobre p.v.

Un’eventuale conferma della decisione in ultimo grado, oltre a porre un freno all’uso dei dazi come leva di pressione politica e commerciale, produrrebbe conseguenze importanti per gli attori economici coinvolti, tra le quali la possibile restituzione dei dazi indebitamente pagati e la revisione degli accordi commerciali negoziati dagli USA con diversi partner, UE inclusa.

In ogni caso, se i dazi saranno confermati illegittimi, gli esportatori dovranno essere rimborsati con gli interessi.

GLI EFFETTI DEI DAZI USA SULL’EXPORT TRENTINO

Nel 2024 il Trentino ha esportato in USA 683 milioni di euro di prodotti, principalmente macchinari e apparecchiature (243 milioni), bevande (183 milioni), mezzi di trasporto (96 milioni), alimentari (50 milioni), elettrica ed elettronica (33 milioni) e tessile e abbigliamento compresa pelle (16 milioni).

I dati del 1° trimestre 2025 confermano la crescita dell’importanza del mercato statunitense per i prodotti trentini: gli USA rimangono il 2° mercato di sbocco, con circa 186 milioni di euro (pari al 14,1% delle esportazioni complessive).

Soprattutto, nel confronto con il primo trimestre 2024, si riscontra un aumento delle esportazioni trentine verso gli Stati Uniti del +17,2%, determinato anche dal fatto che le aziende hanno preferito anticipare le esportazioni e fare stock prima dell’entrata in vigore dei dazi addizionali.

Come previsto, nel 2° trimestre 2025 si è registrata un’inversione di tendenza, a seguito dell’entrata in vigore e la piena efficacia dei dazi addizionali USA, sia su alluminio, acciaio e automotive, sia soprattutto quelli reciproci al +10% applicati ad una molteplicità di prodotti, esclusi soltanto chimico-farmaceutica, gomma-plastica, legno, metallurgico e elettronica e semiconduttori almeno fino all’agosto 2025.

Così, gli USA, pur rimanendo come da tradizione il 2° mercato di export trentino anche nel 2° trimestre 2025, con circa 160 milioni di euri (pari al 12,4% delle esportazioni complessive), registrano, nel confronto con il secondo trimestre 2024, una riduzione del 6,2%.

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n.andreini@confindustria.tn.it
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