Nell'intenzione di fornire un supporto alle imprese nell’applicazione della nuova normativa introdotta dal Decreto-legge 127/2021 e contribuire a chiarire i delicati profili interpretativi e le criticità operative che si sono concretizzate nella prima settimana dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, riportiamo i materiali presentati durante l'evento "Il Green Pass nei luoghi di lavoro" organizzato dall'Associazione in collaborazione con Studio Trifirò & Partners di Milano svoltosi in data 21 ottobre 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Si conferma che le nuove 13 settimane non sono a titolo oneroso e non prevedono alcun contributo addizionale.
Solo per i trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e la durata massima dell’integrazione è pari a 28 settimane.
Alleghiamo alla presente un modello aggiornato della comunicazione che l’impresa potrà utilizzare per l’informativa alle Organizzazioni sindacali: All. 2), 3) o 4) rispettivamente per Cassa integrazione, Fondo Integrazione Salariale Nazionale e Fondo di Solidarietà del Trentino.
Alleghiamo altresì indirizzi PEC delle categorie sindacali provinciali (All. 5).
Confindustria Trento rimane in ogni caso disponibile ad inviare in nome e per conto delle aziende associate la comunicazione alle Organizzazioni sindacali: in tale ipotesi chiediamo all’azienda di compilare il modello allegato (All. 6) e inviarlo a lavoro@confindustria.tn.it.
In entrambi i casi sarà cura dell’azienda inoltrare la comunicazione alla RSU ove presente.
Con le FAQ sulla comunicazione dei dati di vaccinazione in azienda, il Garante
privacy ha quindi voluto fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni
pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione
dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili
trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili
effetti discriminatori.
Conoscenza da parte del datore di lavoro del dato personale sulla
vaccinazione
Nelle Faq viene chiarito come il datore di lavoro non possa acquisire, neanche
con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del
personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, oltre che dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Peraltro,
il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di
liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può esclusivamente
acquisire, in base al quadro normativo vigente, i giudizi di idoneità alla
mansione specifica redatti dal medico competente (che potrà invece verificare
nella propria anamnesi se il lavoratore risulti o meno vaccinato).
Il Garante ha poi chiarito come - in attesa di un intervento del legislatore nazionale
che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo
svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni -, nei casi di
esposizione diretta ad “agenti biologici” dovuta all’attività lavorativa (ad esempio,
nel contesto sanitario) si applichino le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di
protezione” previste per tali ambienti lavorativi.
Ruolo del medico competente
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo
tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi
alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare,
sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di
giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
Andrea Marsonet
☎ +39 0461360008
📧 lavoro@confindustria.tn.it