| |
 |
Ultimo Numero |
 |
luglio 2010
 |
Numeri arretrati |
 |
|
|
|
SPECIALE... |
dicembre 2007   |
|
La “marcatura CE” dei prodotti da costruzione
Il regime normativo introdotto dalla Direttiva 89/106/CEE ha l’obiettivo di garantire la libera commercializzazione dei prodotti da costruzione idonei
di STEFANO MENAPACE
|
 |

|
La marcatura CE, diversamente da quanto si possa credere, non è un codice identificativo della provenienza del prodotto, né tanto meno un marchio di qualità.
È invece un marchio di conformità del prodotto alla Direttiva di riferimento. La presenza della marcatura CE corrisponde ad un “lasciapassare” per la libera commercializzazione del prodotto in tutto il mercato comunitario.
Un prodotto marcato CE può essere prodotto ovunque, ma la marcatura CE deve essere apposta da chi introduce per primo il prodotto sul mercato comunitario a proprio nome (il fabbricante se ha la sede legale nell’Unione Europea o l’importatore se il fabbricante non ha sede nell’Unione Europea).
La Direttiva “Prodotti da costruzione” (Direttiva 89/106/CEE) ha l’obiettivo di ridurre le barriere tecniche al commercio (stabilite dalle diverse regole tecniche vigenti negli Stati Membri) dei prodotti da costruzione, permettendone la libera circolazione se marcati CE.
La Direttiva definisce “materiale da costruzione” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione.
I prodotti da costruzione devono essere idonei alla realizzazione delle opere da costruzione, se adeguatamente progettate e costruite, che soddisfino i requisiti essenziali riportati nell’allegato I della Direttiva 89/106/CEE.
Si specifica infatti che i requisiti essenziali della Direttiva prodotti da costruzione si applicano alle opere da costruzione nel suo complesso. Per legare tali requisiti essenziali ai prodotti da costruzione la Commissione Europea ha redatto degli appositi documenti: i “documenti interpretativi”.
Nella figura 1 si riporta un descrizione grafica del funzionamento della Direttiva 89/106/CEE.
È possibile Marcare CE un prodotto da costruzione secondo una delle seguenti procedure:
1. Presunzione di conformità del prodotto e del suo processo produttivo ad una norma armonizzata redatta dagli enti di normazione CEN o CENELEC su apposito mandato della Commis sione Europea e pubblicata sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), serie OJ (Official Journal).
2. Benestare Tecnico Europeo (ETA).
3. L’utilizzo di regole tecniche di uno Stato Membro riconosciute a livello UE (non si è ancora presentata questa ipotesi).
Nella tabella 1 si riportano i compiti attribuiti in funzione del Sistema di Attestazione della Conformità (AoC) riportati nell’Allegato ZA.2 di ciascuna norma armonizzata. I tempi di applicazione della marcatura CE ai prodotti da costruzione non sono simultanei, ma dipendono dalla pubblicazione sulla GUUE della norma armonizzata del prodotto in questione.
A seguito della pubblicazione della norma armonizzata esiste un periodo transitorio in cui la marcatura CE è a carattere volontario. Finito questo periodo di transizione la marcatura CE diventa obbligatoria per quello specifico prodotto e tutte le regolamentazioni in contrasto devono essere ritirate. Tale periodo transitorio serve per dare la possibilità ai produttori (o ai loro mandatari sul mercato comunitario) di adeguarsi a tali disposizioni.
Ciascun Stato Membro può stabilire quali caratteristiche essenziali, contenute nell’allegato ZA della norma armonizzata, debbano essere obbligatoriamente dichiarate nella marcatura CE.
Il produttore non deve quindi determinare i valori di tutte le caratteristiche essenziali del prodotto riportate nell’allegato ZA, ma solo quelle indicate nelle regolamentazioni dello Stato Membro in cui commercializza il prodotto. Il produttore, per quelle caratteristiche essenziali per cui non vi è alcuna regolamentazione che obblighi una loro determinazione, può ricorrere all’opzione NPD (No Performance Determined).
 
 
|
|